13 Nov VIDEO-SORVEGLIANZA NEI COMUNI, IIP: IL DDL NON PREVEDE DEROGHE ALLA PRIVACY
Un emendamento al DDL sicurezza approvato al Senato (a firma Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi) ha fissato in 7 giorni il tempo di conservazione delle immagini registrate dai Comuni con telecamere installate (a fini di tutela della sicurezza urbana) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Solo in presenza di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, sarà ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non comunque può superare i 14 giorni. Visto che il DDL non rinvia al codice privacy, alcune fonti di stampa hanno interpretato questa norma come un esonero a vantaggio dei Comuni dall’applicazione di regole come l’affissione del cartello con immagine della telecamera nei punti in cui avvengono le riprese, i vincoli nell’angolazione delle riprese per evitare che vengano raccolte immagini non necessarie, la limitazione delle persone autorizzate ad accedere alle immagini registrate.
Diego Fulco, direttore dell’Istituto Italiano per la Privacy, commenta “Non è vero che il Parlamento sta autorizzando i Comuni a spiare i cittadini fuori dalle regole privacy. Il DDL non ha inserito un rinvio formale al codice privacy, perché formalmente non era necessario. Rimangono in vigore il principio di trasparenza (cartello che avvisa i cittadini sulla presenza delle telecamere) e il principio di pertinenza (posizionamento dell’obiettivo in modo da catturare solo immagini indispensabili per la sicurezza urbana). Il Garante privacy ha sempre riconosciuto che i tempi di conservazione delle immagini per scopi di ordine pubblico possano essere più lunghi di quelli per fini di tutela del patrimonio privato o aziendale (massimo 48 ore). I Comuni restano obbligati a definire per iscritto “chi” e “quando” può consultare le immagini e a utilizzare tecnologie di registrazione sicure, a prova di manipolazione delle immagini. Le cautele privacy servono a contrastare due rischi: una raccolta di immagini “sleale” nei confronti dei cittadini e un eventuale uso illegittimo delle immagini da parte di chi riesce ad accedervi, per esempio per ricattare persone identificabili”.