12 Ago BERLUSCONI E PRIVACY, IIP: PRIMA C’E’ IL CODICE PENALE, POI SI RIFORMI IL CODICE DEONTOLOGICO DEI GIORNALISTI
Roma, 12 agosto 2009 – Alcuni articoli pubblicati dai principali quotidiani italiani, relativi alle dichiarazioni di Berlusconi in merito ad una possibile necessità di riforma privacy in Italia e conseguenti alle sue proteste per le fotografie scattate nella sua villa, presentano elementi di contraddittorietà o incompletezza. Luca Bolognini, presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy, segnala varie incongruenze, cerca di fare chiarezza e lancia una proposta per immaginare la riforma del codice deontologico privacy dei giornalisti.
“In primo luogo, una norma (L. 675/1996) richiamata a grandi caratteri in alcuni articoli di cronaca politica è dal lontano 2004 sostituita dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Tale codice (cd. Codice Privacy) contiene agli articoli 136, 137, 138 e 139 la disciplina rilevante in materia di privacy e diritto di cronaca, che va a sua volta combinata con il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179).”
Bolognini aggiunge: “In secondo luogo, gli articoli apparsi in questi giorni non focalizzano a nostro parere con sufficiente chiarezza il nodo principale della questione: e cioè che non di privacy nel senso di “protezione dei dati personali” bisognerebbe parlare nel caso di specie ma invece, prima ancora (sarà la magistratura ad accertare se e quando violazioni sono state commesse) di rispetto della Costituzione (art. 2), del Codice Penale (art. 614 e 615bis c.p.) e del Codice Civile (art. 10 c.c.). Questo significa che la normativa privacy del D.Lgs. 196/2003 rileva solo in un secondo momento, poiché se sarà provato che vi è stata lesione di dignità e onore della persona in seguito ad una violazione di domicilio o a interferenza nella vita privata altrui (come entrare, anche solo visivamente, con artifizi e strumenti ottici speciali nella privata dimora di un soggetto), le norme da richiamare sono prima di tutto quelle costituzionali, penalistiche e civilistiche in vigore. Si può dunque discutere dell’opportunità o meno dell’inasprimento delle sanzioni per determinati reati del Codice Penale, ad esempio, piuttosto che di illeciti relativi al codice privacy.”
Bolognini conclude: “Infine, tornando alla dimensione strettamente attinente alla protezione dei dati personali e al ruolo del Garante, che ripetiamo essere secondaria in presenza di eventuali altri gravi reati, va detto che l’Autorità ha già amplissimi poteri di inibitoria e sanzione in caso di trattamenti illeciti di dati personali: tutto sta ad utilizzarli sempre e con efficienza anche nei confronti di chi si occupa di cronaca, laddove siano riscontrati superamenti dei margini (pur significativamente maggiori) consentiti a chi esercita la professione giornalistica. Questo può e deve avvenire a prescindere dal fatto che il bersaglio di una violazione sia il Premier o, per esempio, un semplice cittadino. Come Istituto avvieremo una intensa attività di studio e di proposta normativa con l’obiettivo di mettere il Codice deontologico privacy per i giornalisti del 1998, ormai obsoleto, al passo con i tempi.”
Milano, 13 agosto 2009 – Il Giornale – L’esperto dell’Istituto Italiano Privacy «Violati i Codici ma anche la Costituzione». Dare una stretta alle norme sulla privacy? Certo, si può fare, ma le leggi che già esistono sono più che sufficienti, basta farle rispettare. Leggi la notizia cliccando qui.
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Roma, 12 agosto 2009 – Il Velino – Privacy e foto private, Bolognini (IIP): sì a proposta di riforma di Berlusconi ma focus su codice deontologico privacy dei giornalisti, ormai obsoleto. Leggi la notizia cliccando qui.