Progetto di legge recante “Norme di disciplina del direct marketing telefonico”

Progetto di legge recante “Norme di disciplina del direct marketing telefonico”

L’Istituto Italiano per la Privacy ha contribuito in maniera determinante, con approccio liberale e trasparente nel confronto, alla stesura della proposta per l’introduzione del modello “opt-out con robinson list” nel marketing telefonico in Italia. La nostra proposta è stata quindi ripresa, pur con diverse modifiche, nel progetto di legge bipartisan degli onn. Della Vedova  (PDL) e Gozi (PD), alla Camera dei Deputati, e nell’emendamento del Sen. Malan (PDL) al Senato.

Ecco il testo della proposta di legge IIP:

 

1. Al fine di rendere coerente l’impianto normativo italiano con la direttiva 2002/58/CE in tema di vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il comma 2 dell’articolo 129 è sostituito dai seguenti:

      «2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e dell’eventuale opposizione per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al successivo comma, in base ai princìpi di proporzionalità e della massima semplificazione delle modalità di inclusione, di verifica, di rettifica e di cancellazione dei dati senza oneri per gli interessati.

      2-bis. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di opposizione ai trattamenti dei dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in modalità semplificate e anche in via telefonica, nonché telematica, il Garante, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituisce un registro pubblico delle opposizioni, nel quale ogni interessato può chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2 quater.

      2-ter. L’iscrizione nel registro non preclude i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. Le tempistiche dell’iscrizione e dell’aggiornamento del registro nonché le modalità tecniche di funzionamento e di accesso del registro stesso, sono definite nel provvedimento di cui al comma 2-bis, tenuto conto delle esigenze tecniche per l’aggiornamento. Tale iscrizione è sempre gratuita e revocabile dall’interessato.

     2-quater. Il registro è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con regolamento emanato dal Garante di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico. Il regolamento stabilisce i criteri di gestione e disciplina l’affidamento del registro a soggetti terzi, pubblici o privati, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante un contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Con il medesimo regolamento sono stabilite altresì le modalità di controllo dell’attività svolta da parte del gestore del registro. I soggetti che si avvalgono del registro per trattare i dati secondo le finalità previste dall’art. 7, comma 4 lettera b) corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Garante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, verifica che la determinazione delle tariffe e il funzionamento del registro siano conformi a quanto disposto dal presente comma.

2-quinquies. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), garantiscono la presentazione dell’identificazione della linea chiamante.

      2-sexies. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), forniscono, altresì, oralmente all’abbonato, nel corso di ogni comunicazione per le medesime finalità, e pubblicano sui propri siti internet idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi ad ulteriori trattamenti.

2-septies. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali contenuti nell’elenco di cui al presente articolo effettuato per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b.»

3. Al comma 3 dell’articolo 130 del citato codice, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto, per quanto riguarda i dati inclusi negli elenchi, delle opposizioni espresse nelle forme previste dall’articolo 129, commi da 2 a 2- quater, o direttamente nei riguardi del titolare del trattamento».

4. All’articolo 162 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste all’articolo 129, commi da 2 a 2- quater o delle disposizioni del comma 2- quinquies del medesimo articolo 129, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro».

5. Il registro previsto dall’articolo 129, comma 2-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’istituzione del registro, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. All’articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: «L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».