Redditi on line una questione di diritto mentre la Rete resta sconosciuta

Redditi on line una questione di diritto mentre la Rete resta sconosciuta

Massimo Melica
Scientific Board IIP
Melica, Scandelin & Partners  

E’ il 30 aprile, tutto è pronto per un fine settimana al mare, complice il ponte del primo maggio. Si chiude lo studio, si salutano i collaboratori, ci si da appuntamento al lunedì successivo, magari rilassati dopo aver preso la prima abbronzatura primaverile. Squilla il telefono ed agitato un cliente mi riporta la notizia che i suoi dati fiscali sono on line, “va bene”, rispondo con fare sbrigativo, “ma qual è il problema?”. “Avvocato, non ricorda che nella separazione consensuale ho dichiarato a mia moglie un quarto del mio reddito?” Provo a tranquillizarlo, ma inutilmente. Chiudo il telefono e dopo qualche minuto mi chiama l’amministratore delegato di una piccola azienda: “avvocato, i miei dati sono sul web, per anni ho cercato di mantenere un “basso profilo economico” … sa i parenti, i vicini di casa, i figli che chiedono sempre oltre il necessario … qui risulta il mio vero volume d’affari! E ora cha faccio?”Ok, inizio a credere che il fine settimana al mare possa risentirne se devo occuparmi del caso, cerco maggiori informazioni, mi metto al lavoro. La prima testata giornalistica on line , che consulto, mi riporta che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati sia i dati dei redditi denunciati dagli italiani per l’anno 2005, divisi per città, cognome nome, data di nascita, categoria di reddito, reddito imponibile, imposta netta, reddito da impresa o lavoro autonomo, volume d’affari; sia i dati delle persone giuridiche per i redditi dichiarati ed il volume d’affari.Bene, evviva la trasparenza esclamo, poi penso ai clienti che qualche minuto prima mi hanno allarmato con le loro considerazioni, resto interdetto. Nel frattempo mi chiama un’anziana insegnante e mi chiede se può recuperare una somma ingente.

Mi riferisce che il marito, ora colto da malore, ha versato al fratello, che doleva uno stato di necessità, dei soldi a partire dal 2003. Scopre solo adesso con l’aiuto di un conoscente commercialista, che in realtà il cognato gode di una solida situazione economica mentre l’ingiustificata richiesta patrimoniale è stata fatta più per furberia che per un reale bisogno.Ok, prendo i codici e cerco di capire cosa è successo.Il DPR 29 settembre 1973, n. 600 intitolato “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” prevede all’articolo 69, “Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti”, il potere del Ministro delle finanze di disporre “annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente”.Lo stesso articolo precisa che negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.Sempre in questi elenchi sono compresi “tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile. Gli elenchi distribuiti agli uffici delle imposte territorialmente competenti sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali.Quindi ricapitolo velocemente, gli elenchi sono stati pubblicati, diffusi, condivisi su Internet senza tener conto che la “legge originaria” è stata scritta 35 anni prima, in un momento storico nel quale non si è potuto immaginare uno strumento conoscitivo così veloce e inarrestabile come il web.Eppure con documento del 05 marzo 2008 prot.197587/2007, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto all’art. 6, in merito alla “Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti ai sensi dell’art.69 DPR 29.09.73 n°600 e art.66-bis DPR 26.10.72 n°633”, che “Ai fini della consultazione i medesimi elenchi sono pubblicati in apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it, in relazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti”.

Detta disposizione apparentemente non fa una piega alla luce delle motivazioni in essa riportate, infatti nel documento si legge: la duplice finalità è dettata sia dai motivi di trasparenza diffusi dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n°82 “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione”; sia dalle apparenti due decisioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali che il 17 gennaio 2001 e il 2 luglio 2003 hanno affermato che la pubblicazione degli elenchi deriva da una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti, precisando che “non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività”.Tuttavia occorre sottolineare la buona fede e la correttezza delle decisioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale si è espressa in merito alla “sola” pubblicazione ex combinato disposto del DPR n. 600 del 29.09.73 art.69 e art.66-bis DPR 26.10.72 n°633, norme che prevedono esclusivamente la pubblicazione degli elenchi a mezzo “stampa interna” -consultabile presso gli uffici da parte del cittadino-utente-, e mai neppur lontanamente, la diffusione con uno strumento così potente sotto il profilo della divulgazione e dell’archiviazione come “internet”.Ma ancor di più l’attuale Presidente dell’Autorità garante, ritengo giustamente, ha con provvedimento del 9.11.2007 prescritto al Comune di Bologna di trattare i dati acquisiti direttamente dal sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria solo per le finalità previste dalla legge. Diffidando i quotidiani nel pubblicare i dati dei contribuenti, anche sui loro siti web, perchè tali dati sono stati comunicati dal Comune in contrasto con le previsioni di legge.Subito mi rendo conto che il danno causato è enorme, provo un senso di smarrimento, lo stesso immagino che possa aver colto i funzionari del Ministero delle Entrate all’esito delle prime segnalazioni e delle prime eccezioni sul loro operato.Intanto la Rete si gonfia, arrivano i primi comunicati stampa, piovono le prime contestazioni, partono i primi sondaggi e come sempre accade in Italia si formano due fazioni: coloro che sono favorevoli ad una così prorompente pubblicazione sul web, in virtù di una trasparenza amministrativa, e coloro che in maniera più prudente auspicano un immediato blocco dei dati sul sito dell’Agenzia delle entrate.Il blocco sul sito, a dir la verità, arriva dopo poco per cause tecniche dovute alle numerosissime richieste di accesso da parte degli utenti i quali non solo consultano i dati quanto con pochi click esportano gli stessi in files di testo per una più comoda e successiva consultazione.Come sempre accade, nei momenti di emergenza legati ai fatti di cronaca, si invoca l’Autorità garante per la protezione dei dati personali senza prima meditare se effettivamente la diffusione di quei dati sia in esclusivo contrasto con la tutela dei dati personali degli interessati o vada a violare la tutela del “diritto alla riservatezza” di ciascun soggetto, tutela più ampia nel nostro ordinamento.

Ma siamo sicuri che la dichiarazione dei redditi sia da intendere solo come dato personale o forse è più avvolgente parlare di “diritto alla riservatezza” lì dove sono coinvolte anche le condotte?Ritengo che la riservatezza dell’individuo può essere concepita come una “stanza privata e chiusa”, in cui non è consentito ad altri guardare all’interno o entrarci, un luogo posto al riparo dalla ingerenza altrui, in questo spazio l’individuo è l’“unico possessore delle chiavi” ed ha il potere di decidere quali e quante informazioni possano uscire ed essere conosciute, circolando pubblicamente.Seppur il concetto di “tutela dei dati personali” e di “tutela alla riservatezza” trovano la stessa genesi costituzionale, ritengo che sotto il profilo sostanziale le due fattispecie giuridiche meritino, talvolta, criteri di accertamento e di tutela distinti, anche alla luce delle sempre più invasive tecnologie digitali.I danni provocati agli italiani dalla pubblicazione sul web dei redditi 2005 sono ormai incalcolabili da un lato l’ingenerato “timore sociale” sottolineato da un maggiore e mirato interesse della criminalità capace di individuare agevolmente i soggetti più interessanti sotto il profilo economico, dall’altra l’aver innescato quel fenomeno tipico italiano dato dalla “morbosa curiosità” dei fatti altrui, e infine l’amara constatazione che un dato immesso in Rete, seppur per poche ore, non è più arrestabile.Così la Società si accorge per l’ennesima volta che i dati in Internet sono liberi, l’amministratore delegato di un’azienda campana mi chiama e mi riferisce che il nipote ha trovato la lista dei redditi di Napoli su un canale “pepè”, stento a trattenermi e spiego che si tratta di uno scambio di dati con una particolare tecnologia detta “piir tu piir” ma si scrive “peer to peer” e che non posso accontentarlo chiedendo ad un magistrato che ponga sotto sequestro questa tecnologia, ora ripensando allo stupore e all’incredulità del mio interlocutore, non so se sono stato in grado di spiegarmi sino in fondo.Ciò che accadrà nelle prossime ore è difficile immaginarlo, di certo la P.A. competente è esposta ad una serie di responsabilità che possono essere inquadrate dalla violazione del trattamento dei dati personali, all’illecito trasferimento di dati all’estero (la rete di fatto non ha confini), ad una responsabilità civile per “danno esistenziale” strada aperta da alcune sentenze della Corte di cassazione tra queste “Cass. Civ. 1191/2003 e Cass. Civ. Sez.Unite 722/1999).

Quello che auspico, nonostante le incontrovertibili ragioni di diritto, è il non perseverare su strade basate sul sensazionalismo mediatico, spesso improduttivo e sterile, magari promuovendo richieste di indennizzi straordinari in quanto lo Stato, che sarebbe chiamato a risarcire il danno provocato, è comunque formato dagli stessi cittadini-utenti che promuovono l’istanza risarcitoria.Rimane l’amara constatazione che le nuove tecnologie della comunicazione allo stato risultino ancora ignorate nella loro potenzialità, il vedere come il personale dirigente della P.A. ricorra con pericolosa superficialità al web senza conoscerlo e senza valutarne vantaggi e rischi; espone lo stesso strumento di comunicazione, in seguito ad eventi del genere, ad eccessive e ingiustificate azioni di controllo o peggio censorie.Resta il problema di come arginare i milioni di utenti, italiani e stranieri, che oggi hanno sulla loro scrivania le liste delle dichiarazioni dei redditi 2005 dei cittadini del nostro Paese. Come convincere in futuro il gestore di un sito web a cancellare le dichiarazioni dei redditi 2005 dal proprio server allocato su un’isoletta del pacifico, in sud america o più semplicemente in Svizzera?E poi, oggi esiste una norma che possa prevedere come reato il possesso dei files dei redditi 2005 quando quest’ultimi sono stati liberamente consultati e memorizzati perché immessi e diffusi dall’Agenzia delle Entrate? Quanto può costare in termini di ore lavoro e di risorse economiche alla macchina della giustizia, già in emergenza, tra investigatori e organi giudicanti il perseguire questa fattispecie di reato, di certo avvertita meno dalla comunità?Spetta adesso al diritto tracciare un nuovo sentiero giuridico e normativo che vada a coniugare gli interessi imposti dalla trasparenza della P.A. con i diritti dei cittadini, rivedendo le forme di pubblicità dei procedimenti amministrativi alla luce delle nuove forme di comunicazione introdotte dall’innovazione tecnologica.Davanti a questi interrogativi, trovandoci sicuramente davanti ad atti posti dalla P.A. sia “in violazione e falsa applicazione di legge” sia da atti “viziati da eccesso di potere”, mi schiero come sempre in difesa della Rete, di questo strumento che, se mal interpretato, amplifica gli errori degli uomini che ne sottovalutano le infinite potenzialità.

Massimo MelicaMelica, Scandelin & Partners, Scientific Board II

Chiunque può distribuire questo testo attraverso la pubblicazione sul web, sul blog o attraverso la veicolazione in mailing list, posta elettronica e canali peer to peer sostenendolo, se lo desidera, con il proprio nome e cognome e la dicitura: Condivido. Articolo tutelato da Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License